La Securities and Exchange Commission statunitense ha proposto il 9 ottobre 2026 di ampliare gli scambi di titoli tra fondi registrati e soggetti affiliati, riaprendo questa possibilità per gran parte delle obbligazioni. L’intervento sulla Rule 17a-7 punta a ridurre i costi delle operazioni, accompagnando l’apertura con condizioni aggiornate sui prezzi e sulla vigilanza. Si tratta di una proposta: le modifiche non sono ancora definitive.
Le obbligazioni tornano al centro della Rule 17a-7
Il comunicato della SEC ricostruisce il cambiamento: la regola, adottata nel 1966, consentiva operazioni sia su azioni sia sul reddito fisso. Le norme sulla valutazione dei fondi introdotte nel 2020 hanno poi limitato di fatto gli scambi interni per la maggior parte dei titoli obbligazionari.
Il cross-trading permette di trasferire un titolo tra portafogli collegati, rispettando condizioni specifiche. La SEC vuole ripristinare una maggiore possibilità di ricorrervi e richiedere comunicazioni aggregate sull’attività di negoziazione. Il beneficio atteso dall’autorità è una riduzione dei costi, non un rendimento garantito per chi investe nei fondi.
Risparmiare sui costi senza penalizzare uno dei fondi
Nella sua dichiarazione sulla proposta, il commissario Mark Uyeda cita la gestione della liquidità, i ribilanciamenti e i rimborsi agli investitori tra gli impieghi di questi scambi. Durante una fase di tensione, un trasferimento interno potrebbe evitare una vendita obbligata a un prezzo fortemente depresso: è uno dei vantaggi prospettati dal commissario.
Uyeda richiama però anche i presidi contro la selezione opportunistica dei titoli e lo scarico di posizioni indesiderate. Tra i controlli indica la valutazione dell’interesse dei fondi da parte del consulente e la revisione del responsabile della conformità.
Il punto per il risparmiatore è il prezzo del trasferimento. In un esempio puramente illustrativo, se un fondo vende a 98 un titolo che l’altro acquista allo stesso prezzo, entrambi devono poter giustificare quel valore. Risparmiare sull’intermediazione non basta a rendere equa l’operazione: un prezzo troppo alto favorirebbe il venditore e penalizzerebbe l’acquirente. La qualità dei controlli conta quindi quanto il costo evitato.
Trasparenza aggregata e consultazione pubblica
Secondo Uyeda, la proposta richiederebbe di riportare nei moduli N-PORT o N-MFP il valore aggregato degli investimenti acquistati o venduti tramite la regola, distinto per classe di attività. Il commissario chiede anche osservazioni sull’utilità di rendere disponibili i prezzi delle singole operazioni: questa ipotesi va distinta dall’obbligo di rendicontazione aggregata descritto nella proposta.
La SEC prevede una consultazione di 60 giorni dalla pubblicazione nel Federal Register. Il termine non decorre automaticamente dall’annuncio del 9 ottobre. Per valutare gli effetti concreti occorrerà seguire il testo definitivo, i criteri di prezzo e l’estensione degli obblighi di trasparenza.







