La Financial Conduct Authority ha aperto il 30 settembre la finestra per le domande relative al nuovo regime britannico delle criptovalute. Il termine è il 28 febbraio 2027, mentre le nuove regole entreranno in vigore il 25 ottobre 2027. Le due date hanno funzioni diverse: la prima riguarda la preparazione e il percorso delle imprese, la seconda l’avvio del nuovo quadro di vigilanza.
Una nuova autorizzazione, non una semplice registrazione
Le imprese che intendono svolgere le nuove attività crypto regolamentate dovranno ottenere il permesso previsto dal Financial Services and Markets Act. Chi possiede già un’autorizzazione per altre attività dovrà chiederne la variazione; per le altre imprese servirà una nuova domanda attraverso il sistema Connect della FCA.
La registrazione secondo le norme antiriciclaggio resta distinta. I sistemi già adottati possono aiutare a dimostrare la conformità, ma la FCA richiede una valutazione delle modifiche necessarie anche in materia di condotta di mercato, trattamento dei clienti e responsabilità dei vertici.
Il termine di febbraio incide sulla continuità
La FCA punta a decidere le domande presentate nella finestra prima dell’avvio del regime. Se la decisione resta pendente, una disposizione di salvaguardia può consentire la prosecuzione dei servizi fino alla determinazione finale. L’autorità conserva la possibilità, in determinate circostanze, di indirizzare l’impresa verso il diverso regime transitorio.
Una domanda dopo il 28 febbraio resta possibile, ma non riceverà un esame accelerato per recuperare il ritardo. Chi presenta domanda fuori finestra prima dell’avvio e non è autorizzato al 25 ottobre entrerà nel regime transitorio: potrà svolgere soltanto le attività necessarie ai contratti preesistenti, senza stipulare nuovi contratti con clienti britannici. La scadenza riguarda quindi anche la capacità di sviluppare l’attività.
L’antiriciclaggio continua durante il passaggio
Fino all’avvio del nuovo quadro, i servizi che rientrano nell’attuale perimetro britannico devono continuare a rispettare l’obbligo di registrazione antiriciclaggio. La domanda per il futuro regime non sostituisce questo requisito.
La FCA precisa che una registrazione già ottenuta non garantisce la nuova autorizzazione e che il modulo antiriciclaggio non vale come domanda sotto il Financial Services and Markets Act. Per chi richiede entrambe, dopo l’apertura della finestra l’autorità può utilizzare le informazioni della domanda di autorizzazione anche per la registrazione, con conferma dell’impresa: in questo caso si paga una sola tariffa, quella più alta tra le due.
Perché conta la preparazione
La FCA chiede alle imprese di confrontare il proprio modello operativo con i nuovi requisiti e predisporre un piano realistico approvato dal consiglio di amministrazione. Risorse, costi e responsabilità devono accompagnare la richiesta dei permessi.
Una domanda povera di informazioni può essere respinta o subire ritardi. Il supporto preliminare dell’autorità aiuta a comprendere il processo, senza garantire l’esito. Per il mercato, il valore della finestra dipende quindi anche dalla qualità della preparazione, oltre che dalla puntualità dell’invio.
La lettura redazionale è che l’apertura segni un passaggio operativo verso la vigilanza più ampia, ma non certifichi oggi l’idoneità delle singole imprese. Per i clienti, registrazione attuale, domanda presentata e autorizzazione futura sono stati diversi: confonderli renderebbe poco chiara la portata delle tutele.







