Il treno in ritardo arriva a destinazione 90 minuti dopo l’orario previsto. Su un biglietto di sola andata da 80 euro, per un servizio soggetto alle regole europee e in assenza di esclusioni, il passeggero che ha proseguito il viaggio può chiedere 20 euro. La percentuale si applica al prezzo del servizio interessato e il ritardo si misura all’arrivo.
Quanto vale il ritardo all’arrivo
Secondo la guida europea sui diritti dei passeggeri ferroviari, tra 60 e 119 minuti l’indennizzo minimo è il 25% del prezzo rilevante. Da 120 minuti sale al 50%. Nell’esempio si passa così da 20 a 40 euro. Per un biglietto di andata e ritorno occorre individuare la quota del viaggio in ritardo prima di applicare la percentuale.
Il diritto all’indennizzo può dipendere anche dalle circostanze. Tra le esclusioni figurano, a determinate condizioni, gli eventi straordinari e il ritardo già comunicato prima dell’acquisto. In caso di coincidenza persa è importante verificare se i treni fanno parte di un biglietto cumulativo o di contratti distinti.
Quando il passeggero decide di rinunciare
Se si prevede un ritardo di almeno un’ora alla destinazione finale, entrano in gioco le opzioni di rimborso o prosecuzione secondo le regole applicabili. Chi rinuncia può chiedere il rimborso della parte inutilizzata e, quando il viaggio ha perso utilità rispetto al programma iniziale, anche delle tratte già percorse con eventuale ritorno al punto di partenza. La scelta del rimborso esclude l’indennizzo percentuale per lo stesso biglietto.
Il documento da tenere è il titolo di viaggio, insieme alle comunicazioni del vettore e all’orario effettivo di arrivo. Nel modulo è utile specificare subito se si è viaggiato oppure si è rinunciato: sono richieste economicamente diverse. Nella propria contabilità di finanza personale, un ristoro di 20 euro e la restituzione dell’intero prezzo corrispondono a due esiti distinti.






